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Spese di sanificazione escluse dal reverse charge

  • Guido Mahlab
  • 4 mag 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

Con la Fase 2 molte imprese italiane dovranno provvedere alla sanificazione dei locali, al fine di evitare possibili contagi da Covid-19, e si rivolgeranno ad imprese di pulizia che operano nel regime del reverse charge quando le prestazioni di servizi di pulizia si riferiscono ad edifici.


Infatti, la circolare 14/E del 2015, nello specificare le attività soggette al meccanismo dell'inversione contabile, richiama espressamente i codici ATECO 2007:

  • 81.21.00: pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo, quali: uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici; pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini;

  • 81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici; pulizia effettuata all'esterno di edifici di ogni tipo, inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini; pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi; pulizia di macchinari industriali - altri servizi di pulizia di edifici e di impianti e macchinari industriali, nca;

Ora, considerando che le attività di sanificazione sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione (def. art. 1 del Decreto 7 luglio 1997, n. 274) e considerando che tali attività non sono espressamente richiamate tra le prestazioni di servizi di pulizia assoggettate a reverse charge, appare evidente che dovranno essere assoggettate ad IVA secondo le modalità ordinarie.


La fattura del servizio dovrà, quindi, evidenziare l'eventuale sanificazione, rispetto agli ordinari servizi di pulizia, e applicare l'iva ordinaria sull'imponibile di tale servizio.

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