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Come ripartire nella FASE 2

  • Guido Mahlab
  • 30 apr 2020
  • Tempo di lettura: 3 min

Il DPCM del 26 aprile 2020 contiene e regola la cosiddetta “fase 2”. Le prime riaperture avverranno a partire dal 4 maggio; da tale data torneranno operative, secondo quanto indicato nell'allegato 3 (scaricabile alla fine del presente articolo) :

- le attività manifatturiere

- le attività di costruzione

- il commercio all'ingrosso (quest’ultimo, tuttavia, sarà consentito solo quando funzionale alle attività essenziali


Per poter riprendere l’operatività sarà tassativo il rispetto della distanza interpersonale, e non solo. Tre sono i riferimenti imperativi che ogni impresa, a seconda del settore di appartenenza, dovrà tenere presente: - il protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro in data 24 aprile 2020; - lo specifico protocollo sottoscritto il 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico; - lo specifico protocollo, sempre del 24 aprile, relativo alla sicurezza nei cantieri;


La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.


Le imprese che potranno riprendere ad operare dal 4 maggio potranno essere operative già a partire dal 27 aprire, ma solo ed esclusivamente per porre in essere tutte le attività propedeutiche al rispetto delle prescrizioni anti contagio; in assenza del puntuale rispetto dei protocolli, infatti, l’operatività non potrà riprendere, ed in caso di riapertura - seppure non in regola - l’attività potrà essere costretta a chiudere nuovamente.


È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.


Le attività commerciali dovranno mettere in atto le seguenti misure:

  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

  • Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;

  • Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria;

  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;

  • Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;

  • Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;

  • Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: - attraverso ampliamenti delle fasce orarie; - per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; - per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

  • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.


È di fondamentale importanza ricordare che il mancato rispetto dei protocolli, oltre a costituire un grave rischio per la salute – con le relative conseguenze anche in ambito di responsabilità verso gli eventuali lavoratori dipendenti presenti in azienda – costituisce anche condizione essenziale per l’operatività. Quindi, nel caso in cui una visita ispettiva riveli che le misure anti Covid non sono rispettate correttamente, l’impresa sarà costretta nuovamente alla chiusura, e quanto sopra non vale solo per le “nuove” riaperture, ma anche per tutte le aziende cui già è consentita l’attività in forza del DPCM 10 aprile 2020.


Elenco attività che posso ripartire dal 4 maggio:

Protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro in data 24 aprile 2020

Norme di pulizia ambienti non sanitari


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