Sanatoria stranieri 2020
- Guido Mahlab
- 18 mag 2020
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Il recente decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020, all'art. 110 bis prevede due sanatorie nell'ambito dei seguenti settori lavorativi: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per sè stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;·lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La prima sanatoria permette ai datori di lavori nei settori suddetti di regolarizzare i lavoratori in nero, ovvero di stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale anche se privi del permesso di soggiorno. I cittadini stranieri devono essere stati stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020, ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, e non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020. L'istanza di emersione potrà essere presentata dal 1 giugno al 15 luglio 2020 all'Inps per i lavoratori italiani o cittadini di uno stato membro UE, allo Sportello Unico per l'immigrazione per i lavoratori extracomunitari. Per tali domande è previsto il pagamento di un contributo di euro 400,00, oltre una somma forfettaria a titolo retributivo, contributivo e fiscale da determinarsi con successivo decreto. La seconda sanatoria consente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi e la cui validità è limitata al solo territorio nazionale, al fine di cercare una occupazione regolare nei settori elencati dal decreto.
Il predetto permesso di soggiorno temporaneo è convertibile in permesso di soggiorno per motivi lavorativi, qualora successivamente lo straniero trovi un'occupazione sempre nei settori sopra elencati. E' necessario però che il cittadino straniero risulti presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, e che non ne sia stato allontanato dalla medesima data; inoltre, deve aver svolto attività lavorativa antecedentemente al 31 ottobre 2019 nei settori sopra indicati. L'istanza di emersione potrà essere presentata dal 1 giugno al 15 luglio 2020 alla Questura ed è previsto un contributo forfettario di euro 160,00 .Le modalità per la presentazione delle istanze saranno meglio stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto.Sono previste le seguenti cause di inammissibilità della domanda :
qualora sia stato emesso un provvedimento di espulsione nei confronti del lavoratore interessato;
qualora il lavoratore interessato risulti segnalato ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
qualora il lavoratore interessato risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
qualora il lavoratore interessato sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
qualora il datore di lavoro negli ultimi cinque anni sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. Per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p.; per uno dei reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Nelle more della definizione dei procedimenti di sanatoria suddetti, lo straniero non potrà essere espulso, tranne che nei casi di inammissibilità della domanda sopra enunciati.La presentazione dell’istanza di emersione comporta la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: a) per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; b) per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 10 bis. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
A cura dell'Avv. Alessandra Canafoglia Venturini

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