Assenza del lavoratore nel caso di ripresa delle attività lavorative
- Guido Mahlab
- 8 mag 2020
- Tempo di lettura: 1 min
Con la pubblicazione del DPCM del 26 aprile, a partire dal 4 maggio 2020, diverse attività produttive che risultavano sospese per decreto, hanno potuto riaprire.
Che succede se il lavoratore non può o non vuole tornare a lavoro?
Di seguito sono riportate le ipotesi più comuni:
lavoratore impossibilitato per disposizione di pubblica autorità: in questo caso l’assenza del lavoratore è giustificata e sarà possibile assumere un nuovo dipendente in sostituzione;
perdurare della sospensione dell’attività: permane il diritto alla retribuzione ed è consentito l’accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione
quarantena obbligatoria del lavoratore: l’assenza potrà essere gestita come malattia o cassa integrazione
l’azienda avrà la possibilità di assumere in sostituzione del lavoratore impossibilitato a prestare servizio presso l’azienda.
assenza autodeterminata da quarantena volontaria o per psicosi: il lavoratore potrà subire una contestazione disciplinare, con relativa applicazione di sanzione, anche grave.

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